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Approfondimenti sulla figura del: “Preposto”

Il “preposto” per la legge, non è altro che il capo o il responsabile.

Continuamo nell’illustrare in maniera semplice quelle che sono le nozioni in materia di sicurezza.

Spesso mi viene chiesto come bisogna nominare il “preposto” o il “dirigente” etc… figure indicate nel contesto dei seguenti artcoli “Art. 299 D.Lgs. n. 81. Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Per spiegarla in maniera comprensibile, la parola “preposto” non è altro che il termine giuridico per dire “capo”, chiunque sia capo di un team, o abbia un sottoposto è un “preposto”, che lo sia per contratto, o per una situazione di fatto. Pertanto le figure vanno “individuate” e non “nominate”. All’interno del DVR pertanto potrà essere identificata la funzione specifica che ne ricopre il ruolo “tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all’interno delle singole aziende o enti (Cass. Pen. , sez. III, sentenza n. 14017 del 15/04/05)” [Antonella Guadagni]”. Ricordiamo il principio “la sicurezza sul lavoro coincide col lavoro, non è un aggiunta ad esso”.

a cura di Giancarlo Restivo

presidente@nuovaorganizzazioneimprese.org

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