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L’utilizzo di defibrillatori semiautomatici da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

Le società sportive professionistiche e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici DAE. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Per le restanti attività la regolamentazione è di natura regionale.

Il Decreto Balduzzi ha all’interno le linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato BLS-D pronto a intervenire, il defibrillatore deve essere di facile accesso, adeguatamente segnalato e sempre funzionante. I corsi di formazione BLS-D sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

Legge Balduzzi sui defibrillatori: gli articoli e le linee guida

Art. 5 Disciplina della certificazione dell’attività’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313) (GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013).

Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita

1. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

4. Le società professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

5. Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e’ a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”, le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche Il CONI, nell’ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.

Organizzazione

4.1 Modalità Organizzative

La presenza di personale formato, pronto ad intervenire. L’addestramento continuo. La presenza di un DAE e la facile accessibilità. La gestione e la manutenzione del DAE. La condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale locale. In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE, posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento, con il relativo personale addestrato all’utilizzo.

4.2 Formazione

Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first rispondere. La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011. Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.

4.5 Responsabilità

L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

(FONTE: Gazzetta ufficiale)

A cura di Giancarlo Restivo

presidente@nuovaorganizzazioneimprese.org

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