La formazione del RLS secondo il D.Lgs. 81/2008
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura centrale nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, obbligatoriamente presente in ogni azienda o unità produttiva, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Eletto o designato dai lavoratori, ha il compito di rappresentarli nelle attività legate alla prevenzione dei rischi professionali.
- Numero minimo di RLS
Il numero minimo di RLS varia in base alla dimensione dell’azienda: 1 fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1000, e 6 oltre i 1000. Nelle realtà più piccole o dove non venga eletto un RLS interno, può essere nominato un RLS Territoriale (RLST), con competenze estese a più aziende di uno stesso comparto.
- Formazione del RLS
Il RLS deve ricevere una formazione iniziale di almeno 32 ore, seguita da aggiornamenti annuali obbligatori.
La durata del corso di aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stabilita in base alla dimensione aziendale: non può essere inferiore a 4 ore annue nelle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50, e deve essere di almeno 8 ore annue per le aziende con più di 50 lavoratori.
I crediti acquisiti attraverso la formazione del RLS permettono di essere completamente esentati sia dalla formazione generale prevista per i lavoratori, sia da quella integrativa destinata ai preposti.
Analogamente, i crediti ottenuti durante i corsi di aggiornamento del RLS valgono come esonero, in misura pari alle ore effettivamente frequentate, dagli aggiornamenti obbligatori per lavoratori e preposti.
La formazione del RLS deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può essere erogata in modalità e-learning, fatto salvo diversa indicazione all’interno del CCNL di riferimento, come definito dall’Accordo Stato regioni del 7 luglio del 2016.
La formazione è finalizzata al raggiungimento di conoscenze adeguate ai rischi lavorativi presenti sul luogo di lavoro, approfondimenti relativi all’individuazione dei rischi e delle misure di controllo e prevenzione degli stessi, tecniche di comunicazione e principi normativi.
- Procedura di elezione
La procedura di elezione del RLS prevede prima l'individuazione dei candidati, poi la votazione da parte dei lavoratori, e infine la comunicazione del nominativo eletto all'INAIL.
La comunicazione del nominativo avviene tramite la procedura telematica predisposta dall'INAIL, sul sito di riferimento www.inail.it.
Conclusioni
Il RLS opera in totale autonomia e senza subire discriminazioni per l’esercizio del proprio ruolo. Dispone di un monte ore retribuito, variabile in base alla dimensione aziendale, per poter svolgere efficacemente le sue attività, compresi gli aggiornamenti e la partecipazione a iniziative formative e sindacali.
In definitiva, il RLS rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i lavoratori, contribuendo concretamente alla costruzione di un ambiente di lavoro più sicuro, responsabile e partecipato.
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