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ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nei luoghi di lavoro l’assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti sono fattori che influenzano il comportamento dei lavoratori e creano situazioni di forte rischio.

Il D.Lgs.vo 81/08, prevede espressamente. all’art. 41, comma 4, l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.

L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. L’obbligo riguarda, per l’alcol, l’accertamento dello stato di alcol dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope anche la sola assunzione sporadica: sarà poi il SERT (Servizio per le Tossicodipendenze delle ASL), se del caso, ad accertare se si tratta di uso occasionale, abituale o tossicodipendenza.

Con riferimento alle problematiche legate all’alcol, è in vigore anche la legge 125 del 2001 (art. 15); essa dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:

  • Personale sanitario in strutture pubbliche e private
  • Insegnanti e vigilatrici d’infanzia
  • Mansioni che prevedono il porto d’armi
  • Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori
  • Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra
  • Addetti all’edilizia
  • Controllori di volo e del traffico ferroviario
  • Operatori che lavorano a contatto con esplosivi
  • E molti altri…

Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, come spesso si pensa, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc. La legge 125/01 stabilisce anche che il medico competente (ed i medici dell’ASL) effettuino test alcolometrici sui lavoratori interessati, che devono avere esito del tutto negativo.

Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, non significa che è alcoldipendente ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per sé stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol.

Comunque, al di là della legislazione vigente, che prevede un accurato controllo sui lavoratori che svolgono mansioni ad elevato rischio per sé e per gli altri, il principale strumento di contrasto delle dipendenze rimane la sensibilizzazione degli interessati attraverso un’informazione chiara e completa.

Nel corso in oggetto vengono quindi fornite notizie sulle caratteristiche delle sostanze, sugli effetti a breve e a lungo termine, sulle tipologie di test che possono essere effettuati e sulla principale normativa di riferimento.

  1. Alcol negli ambienti di lavoro

L’alcol, oltre ad essere la principale causa di cirrosi epatica nonché di una sessantina di malattie e condizioni patologiche incluso il cancro, può esporre a forti rischi di incidenti o infortuni anche in relazione a un singolo e occasionale episodio di consumo. Infatti, aumentando il livello di alcolemia nel sangue, gli effetti vanno da un leggero affievolimento dell’attenzione e del controllo, a riflessi alterati e compromissione della visione e percezione di forme, colori e dimensioni fino al coma e persino alla morte per arresto cardio circolatorio.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima che il 10-30% degli infortuni sul lavoro siano alcol correlati.

Inoltre, non bisogna dimenticare che “l’effetto tossico” di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro è potenziato dall’ alcol e può causare danni in particolare al fegato, al sistema nervoso centrale e all’apparato cardiovascolare”. Ad esempio, risultano dannose le seguenti associazioni:

  • alcol e solventi (cloruro di vinile, eptano, benzolo, tricloroetilene);
  • alcol e pesticidi (DDt, Dieltrin, Organofosforici);
  • alcol e metalli (piombo, mercurio, cromo, cobalto, manganese);
  • alcol e nitroglicerina.
  • Sostanze stupefacenti e lavoro

Le droghe possono essere classificate in base agli effetti in:

  • allucinogene, in quanto stimolano alterazioni della percezione o della interpretazione della realtà (mescalina, LSD, DMT, ecstasy, cannabinoidi);
  • stimolanti, in quanto stimolano l’attività cerebrale (cocaina; amfetamine; caffeina);
  • sedative, in quanto deprimono e/o calano l’attività cerebrale (alcol, oppioidi come l’eroina).

Alcune sostanze sono poste a cavallo tra le categorie indicate poiché possono dare luogo ad effetti differenti. Parlando di effetti è necessario sottolineare che questi possono variare in base alla personalità del consumatore, alla sua predisposizione emotiva e al contesto in cui avviene il consumo.

Inoltre, l’assunzione contemporanea di più sostanze, incluso l’alcol, può potenziare l’effetto ricercato e, soprattutto, può renderle più pericolose.

La norma stabilisce infatti che, “poiché l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e psicotrope comporta un rischio sia per il lavoratore che per soggetti terzi, deve essere applicato il principio di cautela conservativa, prevedendo una non idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze psicotrope e stupefacenti anche al di fuori dalla attività lavorativa, indipendentemente dallo stato di dipendenza”. Pertanto, obbliga il datore di lavoro ad accertare l’assenza di assunzione, anche solo sporadica, “per lavoratori le cui mansioni comportino rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi e individuate dalla Conferenza Unificata del 30/10/2007”.

Si ricorda che uno dei principi fondamentali negli accertamenti di “assenza di tossicodipendenza” è “l’affidabilità dei test e la correttezza della procedura applicata, al fine di evitare giudizi errati che porterebbero a conseguenze gravi per il lavoratore dal momento che, in caso di esito positivo, lo stesso verrebbe sospeso immediatamente dalla mansione svolta fino a quel momento”.

Le procedure si dividono in primo livello (a cura del medico competente) e secondo livello (a cura del SERT (Servizio per le Tossicodipendenze delle ASL). Si prevede la non idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui assumano sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. L’obbligo riguarda, per l’alcol, l’accertamento dello stato di alcol dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope anche la sola assunzione sporadica: sarà poi il SERT (Servizio per le Tossicodipendenze delle ASL), se del caso, ad accertare se si tratta di uso occasionale, abituale o tossicodipendenza.

Con riferimento alle problematiche legate all’alcol, è in vigore anche la legge 125 del 2001 (art. 15); essa dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:

  • Personale sanitario in strutture pubbliche e private
  • Insegnanti e vigilatrici d’infanzia
  • Mansioni che prevedono il porto d’armi
  • Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori
  • Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra
  • Addetti all’edilizia
  • Controllori di volo e del traffico ferroviario
  • Operatori che lavorano a contatto con esplosivi
  • E molti altri…

Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, come spesso si pensa, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc. La legge 125/01 stabilisce anche che il medico competente (ed i medici dell’ASL) effettuino test alcolometrici sui lavoratori interessati, che devono avere esito del tutto negativo.

Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, non significa che è alcoldipendente ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per sé stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol.

Comunque, al di là della legislazione vigente, che prevede un accurato controllo sui lavoratori che svolgono mansioni ad elevato rischio per sé e per gli altri, il principale strumento di contrasto delle dipendenze rimane la sensibilizzazione degli interessati attraverso un’informazione chiara e completa.

Nel corso in oggetto vengono quindi fornite notizie sulle caratteristiche delle sostanze, sugli effetti a breve e a lungo termine, sulle tipologie di test che possono essere effettuati e sulla principale normativa di riferimento.

  1. Alcol negli ambienti di lavoro

L’alcol, oltre ad essere la principale causa di cirrosi epatica nonché di una sessantina di malattie e condizioni patologiche incluso il cancro, può esporre a forti rischi di incidenti o infortuni anche in relazione a un singolo e occasionale episodio di consumo. Infatti, aumentando il livello di alcolemia nel sangue, gli effetti vanno da un leggero affievolimento dell’attenzione e del controllo, a riflessi alterati e compromissione della visione e percezione di forme, colori e dimensioni fino al coma e persino alla morte per arresto cardio circolatorio.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima che il 10-30% degli infortuni sul lavoro siano alcol correlati.

Inoltre, non bisogna dimenticare che “l’effetto tossico” di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro è potenziato dall’ alcol e può causare danni in particolare al fegato, al sistema nervoso centrale e all’apparato cardiovascolare”. Ad esempio, risultano dannose le seguenti associazioni:

  • – alcol e solventi (cloruro di vinile, eptano, benzolo, tricloroetilene);
  • – alcol e pesticidi (DDt, Dieltrin, Organofosforici);
  • – alcol e metalli (piombo, mercurio, cromo, cobalto, manganese);
  • – alcol e nitroglicerina.
  • Sostanze stupefacenti e lavoro

Le droghe possono essere classificate in base agli effetti in:

  • allucinogene, in quanto stimolano alterazioni della percezione o della interpretazione della realtà (mescalina, LSD, DMT, ecstasy, cannabinoidi);
  • stimolanti, in quanto stimolano l’attività cerebrale (cocaina; amfetamine; caffeina);
  • sedative, in quanto deprimono e/o calano l’attività cerebrale (alcol, oppioidi come l’eroina).

Alcune sostanze sono poste a cavallo tra le categorie indicate poiché possono dare luogo ad effetti differenti. Parlando di effetti è necessario sottolineare che questi possono variare in base alla personalità del consumatore, alla sua predisposizione emotiva e al contesto in cui avviene il consumo.

Inoltre, l’assunzione contemporanea di più sostanze, incluso l’alcol, può potenziare l’effetto ricercato e, soprattutto, può renderle più pericolose.

La norma stabilisce infatti che, “poiché l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e psicotrope comporta un rischio sia per il lavoratore che per soggetti terzi, deve essere applicato il principio di cautela conservativa, prevedendo una non idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze psicotrope e stupefacenti anche al di fuori dalla attività lavorativa, indipendentemente dallo stato di dipendenza”. Pertanto, obbliga il datore di lavoro ad accertare l’assenza di assunzione, anche solo sporadica, “per lavoratori le cui mansioni comportino rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi e individuate dalla Conferenza Unificata del 30/10/2007”.

Si ricorda che uno dei principi fondamentali negli accertamenti di “assenza di tossicodipendenza” è “l’affidabilità dei test e la correttezza della procedura applicata, al fine di evitare giudizi errati che porterebbero a conseguenze gravi per il lavoratore dal momento che, in caso di esito positivo, lo stesso verrebbe sospeso immediatamente dalla mansione svolta fino a quel momento”.

Le procedure si dividono in primo livello (a cura del medico competente) e secondo livello (a cura del SERT (Servizio per le Tossicodipendenze delle ASL). Si prevede la non idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui assumano sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

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